In termini generali si può affermare che è obbligatorio che il proprietario o l’amministratore di un immobile garantisca la presenza di idonee misure di protezione per chi lavora sul tetto della propria abitazione o su un’altra area di lavoro in quota, ad esempio una terrazza.
Come “lavoro in quota” viene inteso un lavoro in cui un operatore si trovi con i piedi ad una quota uguale o superiore ai 2 metri rispetto al primo ostacolo incontrato in caso di caduta.
Questo concetto viene espresso chiaramente dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08.
Le varie regioni e province autonome italiane hanno emesso delle leggi che definiscono l’obbligo di installare sistemi di protezione permanenti da lasciare in dotazione agli edifici, in alcune precise occasioni.
Queste fasi consistono in:
Costruzione di un nuovo edificio
Manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria in alcune regioni) del tetto.
L’obbligo di installazione di linee vita nelle Marche
L’obbligo di installazione di linee vita – sistemi anticaduta nella regione Marche è sancito nella: L.R. n. 7 del 22/04/2014 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
Nelle Marche l’ambito di applicazione della legge sulle linee vita è circoscritto ai seguenti casi:
- a) nuove costruzioni
- b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura per una superficie comunque non inferiore al 50 per cento
- c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo A”) che interessano le coperture mediante interventi strutturali
- d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le coperture
- e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001.
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