La corretta valutazione dei rischi in azienda, e quindi la presenza del DVR (documento di valutazione dei rischi), è fondamentale per il datore di lavoro.

Il Decreto Fisco e Lavoro, oggi legge 215/2021, prevede la sospensione dell’attività in mancanza di anche solo uno dei principali adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Le “gravi violazioni” sono elencate sulla Circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), competente per materia, pubblicata il 9 dicembre 2021:

-la mancata predisposizione del Documento di valutazione rischi (DVR);

-la mancata predisposizione del Piano di emergenza e di evacuazione;

-la mancata formazione ed addestramento del personale;

-la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP) e della nomina del relativo responsabile;

-la mancata elaborazione del Piano operativo di sicurezza (POS);

-la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

-la mancanza di protezioni verso il vuoto;

-la mancata applicazione delle armature di sostegno;

-l’effettuazione di lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

-la mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

-l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Alcune delle violazioni interessano il piano concreto, altre quello documentale; tra queste spicca il caso della mancata predisposizione del DVR, il primo e principale degli adempimenti documentali in tema di sicurezza sul lavoro, che deve essere predisposto da tutte le aziende che hanno almeno un dipendente.

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Cos’è il DVR? (documento di valutazione dei rischi)

La valutazione dei rischi è uno degli obblighi principali di ogni datore di lavoro (artt.17, 28 e 29 D.Lgs. n. 81/2008). Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà lavorativa occorre individuare tutti i pericoli connessi all’attività svolta e quantificare il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell’entità del potenziale danno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “documento di valutazione dei rischi” o “DVR”. La mancata valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 euro a 6.400 euro.

La sicurezza sul luogo di lavoro è un diritto del lavoratore ed un interesse per l’impresa, che garantisce così un ambiente confortevole, sicuro e quindi più produttivo.

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